Regolamento per la concessione di contributi ai giovani

Il Consiglio Comunale di Personico
visto il messaggio municipale n. 07/2017 del 6 novembre 2017

Art. 1 Scopo
Il Comune di Personico intende sostenere la partecipazione dei giovani a colonie, campeggi o campi sportivi nonché corsi musicali, culturali o sportivi, e a questo scopo vengono concessi dei contributi per la la partecipazione delle spese.

Art. 2 Campo d’applicazione
Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i giovani domiciliati nel Comune di nel Comune di Personico.

Art. 3 Colonie, campeggi o campi sportivi
Il Comune concede un contributo per le attività della durata minima di 5 giorni consecutivi svolti da raggazzi/e fino al termine delle scuole medie, in particolare corsi “Lingua e sport" e campi scout.

Art. 4 Corsi musicali, culturali o sportivi
Il Comune  concede un contributo  per  le  seguenti attività  della  durata minima  di un anno scolastico  svolte  da giovani fino all’età di 20 anni:
–    Corsi sportivi organizzati da società.
–    Corsi musicali presso scuole riconosciute dal  Cantone, la Federazione Bandistica Ticinese o altre scuole che operano localmente.

Art. 5 Condizioni
I beneficiari  possono richiedere  il  contributo direttamente  alla  Cancelleria  compilando  il relativo  formulario  e allegando copia dell’attestato di frequenza e della ricevuta di pagamento.

Art. 6 Ammontare del contributo
Ogni giovane può beneficiare annualmente al massimo di un contributo per attività e ammonta:
a) a chf 100.- secondo l’art. 3;
b) al 20% del costo del corso annuale per un importo massimo di chf 30-  secondo l’art. 4. In ogni caso l’importo non potrà  superare la spesa sostenuta.
L’ammontare del contributo sarà  determinato dal Municipio tramite Ordinanza.

Art. 7    Modalità di pagamento
La Cancelleria determina l’ammontare del contributo sulla base  della documentazione prodotta di cui all’art. 5 e procede al versamento dello stesso entro  due mesi dalla richiesta.

Art. 8    Termine
Il contributo deve  essere richiesto al più tardi entro  tre mesi dalla frequenza del corso.

Art. 9    Reclami
Contro la decisione della Cancelleria è data  facoltà di reclamo al Municipio entro  15 giorni dall’intimazione. Contro  la  decisione  sul  reclamo  è  data   facoltà  di  ricorso  al  Consiglio  di  Stato   entro   30  giorni  dalla  sua intimazione.

Art. 10  Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra  in vigore con effetto  retroattivo a partire dall’anno scolastico 2017/2018.